IL KNOW HOW NEL CONTRATTO DI FRANCHISING

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

COS’È IL KNOW HOW

Il know how nel contratto di franchising – La L. 6 maggio 2004, n. 129 (Legge Franchising) stabilisce, all’art. 1, comma 3, che il know how è “un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità“.

L’OBBLIGO NORMATIVO DI INDICAZIONE ESPRESSA

La Legge Franchising assume il know how come uno dei requisiti del contratto di franchising. Ed infatti, l’art. 4, comma 3, lett. d) della Legge Franchising prevede, inoltre, che il contratto di affiliazione commerciale (che ai sensi del comma 1 “deve essere redatto per iscritto a pena di nullità “) deve espressamente indicare “la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato.

Attenzione: stiamo parlando di un requisito “formale” del contratto: il know how deve essere quantomeno “descritto” nel contratto stesso.

Tema diverso è quello del “trasferimento” del know how dall’affiliante all’affiliato. Elemento, questo, che riguarda il comportamento delle parti nella diversa sede dell’esecuzione del contratto, e che nulla ha a che vedere con l’indicazione del know how nel testo contrattuale.

COSA SUCCEDE SE IL KNOW HOW NEL CONTRATTO DI FRANCHISING NON È INDICATO?

Il fatto che la Legge 6 maggio 2004, n. 129, indicasse espressamente il know how tra i requisiti del contratto di franchising era stato correttamente recepito dalla giurisprudenza.

Il Tribunale di Bologna, ad esempio, con la Sentenza del 10 giugno 2015, aveva statuito che “La L. 129/2004 prevede che il contratto di affiliazione debba essere redatto per iscritto a pena di nullità; prevede inoltre che esso debba espressamente indicare, fra l’altro, ‘la specifica del know how’. La specifica del know how costituisce quindi un elemento essenziale del contratto e, di conseguenza, richiede anch’essa la forma scritta ad substantiam… Il contratto sottoscritto dalle parti è dunque nullo per mancanza di indicazione per iscritto di un elemento essenziale, e dunque per indeterminatezza dell’oggetto “.

L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE, 10 MAGGIO 2018, N. 11256

Nel 2018 è poi intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione sulla Legge Franchising che ha “spiazzato” tutti gli interpreti del contratto di franchising. Per la S.C., infatti, “può senz’altro affermarsi che il requisito del know how, ai fini della stipula del contratto di franchising, non costituisce elemento indefettibile del tipo… La previsione normativa dell’art. 3, comma 4, lett. d), a mente del quale il contratto deve espressamente indicare ‘la specifica del know how”, non consente di far assurgere il requisito in discorso ad elemento essenziale del tipo, ma solo a disciplinare il contenuto della relativa clausola, se prevista in contratto “.

In pratica, secondo la Cassazione, la norma non richiede che nel contratto di franchising vi sia obbligatoriamente il know. Servirebbe, sempre secondo la Corte di legittimità, soltanto a precisare quale debba essere il contenuto della relativa clausola, e ciò solo e soltanto laddove effettivamente presente nel contratto.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA DELL’8 GENNAIO 2020 “LE ARGOMENTAZIONI DELLA CASSAZIONE SUL KNOW HOW NON SONO PERSUASIVE

La giurisprudenza è poi tornata a ritenere che il know how nel contratto di franchising abbia portata realmente “centrale”. In particolare, nuovamente il Tribunale di Bologna, con la Sentenza dell’8 gennaio 2020, ha statuito che quella della S.C. sarebbe “una isolata pronuncia di legittimità postasi in dichiarato contrasto con la dottrina maggioritaria, oggetto di rilievi critici ad opera dei primi commentatori alla luce del dato normativo da analizzare “.

IL KNOW HOW DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE INDICATO NEL CONTRATTO

Per il Tribunale, ancora, “la necessità di una doverosa espressa indicazione nel testo contrattuale, sul piano della forma e del contenuto, si desume dall’art. 3, comma 4, L. 129/2004, e la motivazione di Cass. n. 1256/2018 non fornisce argomenti persuasivi tali da superare l’interpretazione letterale “.

CONCLUSIONI: L’INTERPRETAZIONE “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA” DEL CONTRATTO DI FRANCHISING

Il Tribunale di Bologna, poi, formula un’ulteriore ed ampiamente condivisibile affermazione, laddove statuisce che “una lettura quale quella offerta dalla dottrina del tutto minoritaria e ora dalla menzionata sentenza di legittimità non appare convincente sul piano della interpretazione costituzionalmente orientata volta a rinvenire la meritevolezza dell’interesse perseguito dal tipo contrattuale in relazione al ragionevole equilibrio tra la posizione delle due parti (affiliante e affiliato) “.

Argomentazione, questa, che trova una “sponda” nelle ulteriori pronunce del Tribunale di Milano in materia di contratto di franchising che hanno valorizzato il ruolo della buona fede in funzione “riequilibratrice” delle “asimmetrie informative” che sussistono tra le parti del contratto di franchising.

A cura dello Studio Legale Adamo

Possono interessarti anche..